In cui il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio https://www.avvocatourgente.com/reati-elusione-fiscale-assistenza-legale